Super bonus 110% e non solo

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Super bonus 110% e non solo

Al centro dell’attenzione dei contribuenti da molti mesi i Super Bonus del 110% sembrano aver conquistato molti italiani. L’opportunità, per alcuni interventi specifici, di poter non solo detrarre totalmente la spesa, ma in alternativa, recuperare totalmente la liquidità investita negli interventi tramite la cessione del credito maturato, ovvero non impiagandone affatto, con l’applicazione da parte del fornitore dello sconto in fattura, senza dubbio merita di essere colta.

Vale la pena però sfruttare anche tutti gli altri bonus casa esistenti che, se pur con aliquote ridotte, possono essere anche essi ceduti per rientrare subito della liquidità o essere oggetto di sconto in fattura, pagando cosi al fornitore un importo inferiore.

I vari bonus possono essere sommati tra di loro ed una attenta valutazione e pianificazione in fase progettuale è fondamentale per massimizzare i vantaggi.

Si può quindi cercare fra le varie agevolazioni quelle più utili per costruire un vestito su misura in base alle necessità della propria casa o del proprio condominio e massimizzare quella che oggi è un’opportunità senza precedenti.

Ma cerchiamo di fare un po’ di ordine e fornire un quadro generale dei vari Bonus Casa a disposizione. Possiamo quindi individuare, ad oggi, le seguenti detrazioni che, ad eccezione del bonus giardini e bonus mobili, possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura:

  • 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
  • 50-70-75-80-85% per il SISMABONUS;
  • 50% per il bonus mobili (limite di spesa, peraltro, aumentato a 16.000 euro);
  • 36% per il bonus giardini;
  • 50-65-70-75-80-85% per l’eco bonus;
  • 90% per il bonus facciate.

Ad oggi, per alcuni specifici interventi, in base a quanto previsto dal DL 34/2020, l’aliquota di detrazione è portata al 110%. Si tratta dei seguenti interventi, detti “trainanti”:

1)isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

2)Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

3)Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

4)Interventi sulle parti strutturali dell’edificio e che comportano, al termine dell’intervento, il miglioramento di una o due classi sismiche, oppure un miglioramento della sicurezza statica anche senza variazione di classe. L’edificio deve essere situato in zona 1, 2 e 3 della mappa sismica nazionale (viene espressamente esclusa la sola zona 4). La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita insieme a uno degli interventi da SISMABONUS, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

L’esecuzione dei primi tre interventi, che permetto di godere dell’aliquota di detrazione pari al 110%, ovvero del SUPER ECO BONUS 110%, consente di estendere la maggior aliquota del 110% anche ad ulteriori lavori, cosiddetti “trainati”, da eseguire contestualmente.  Per l’ecobonus sono interventi “trainati” tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013, diversi da quelli “trainanti” ed effettuati contestualmente: la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari e la coibentazione della singola unità; la sostituzione dell’impianto di riscaldamento della singola unità a fronte del realizzo del cappotto condominiale; l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici se effettuata contestualmente all’isolamento termico dell’involucro e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione. L’installazione di impianti fotovoltaici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo è l’unico intervento trainato non solo dagli interventi relativi al SUPER ECO BONUS 110% ma anche dal SISMABONUS 110%.

Da ultimo si ricorda che il SUPERBONUS, con possibilità di cessione o sconto in fattura, si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Dott. Manuel Seghetti
Tel. +39 0735 7609200
E-mail: manuel.seghetti@cesco.org

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