Stage o non stage: questo è il dilemma

Lo stage o tirocinio è un’occasione importante sia per lavoratori che aziende ospitanti: ecco come funziona, quali sono i vantaggi, ma anche limiti e requisiti da avere

Il tirocinio o stage tra i datori di lavoro suscita particolare interesse per diversi motivi. Innanzitutto, non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (infatti il tirocinante non matura ferie, permessi, tredicesima, tfr e così via) e ciò fa stare più sereni gli imprenditori che non vogliono sin da subito vincolarsi con una persona di cui non conoscono le reali abilità lavorative. Inoltre, il tirocinio è molto conveniente dal punto di vista contributivo e fiscale.

Ma se lo si vede solo come un’occasione di risparmio economico, allora non si sfrutta pienamente la vera natura per cui è nato: trovare una persona che possa crescere all’interno dell’azienda, formarla e trasformarla in una risorsa. Per capire se questa tipologia di contratto può rispondere alle proprie esigenze occorre conoscere bene tutte le sue caratteristiche.

Cos’è un tirocinio

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e formazione svolto on the job con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti.

Esistono due tipologie di tirocini:

  • Curriculari: sono svolti in costanza di un percorso di studi, disciplinati e previsti dalle Università, enti o istituti di formazione come ad esempio l’alternanza scuola-lavoro, il tirocinio previsto da un corso di formazione o dal piano di studi.
  • Extracurriculari: sono rivolti a persone in cerca di un’occupazione e finalizzati a favorire il loro inserimento in azienda.

Tirocinio: i soggetti coinvolti

Il tirocinio coinvolge tre soggetti, nello specifico l’azienda ospitante, il soggetto promotore e in tirocinante.

L’azienda ospitante è il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio, ovvero tutti i datori di lavoro privati o pubblici compresi i liberi professionisti e piccoli imprenditori.

Le principali responsabilità del soggetto ospitante sono:

  • Designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro.
  • Collaborare nella definizione del PFI (Piano Formativo Individuale), alla stesura del dossier individuale e dell’attestazione finale.
  • Realizzare il percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto.
  • Assicurare un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Trasmissione al soggetto promotore di tutte le comunicazioni quali proroga, infortuni, interruzioni ed eventuali variazioni.
  • Erogare l’indennità di partecipazione al tirocinante. Generalmente è stabilito dalle normative regionali, comunque va da un minimo di 300,00 € fino ad un massimo di 800,00 €

Il soggetto promotore è L’Ente (Università, istituzioni scolastiche, centri per l’impiego ed agenzie regionali per il lavoro) che promuove e attiva il rapporto di tirocinio. In particolare:

  • Supporta il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative.
  • Monitora il tirocinio.
  • Redige rapporti sintetici sull’andamento dei tirocini realizzati.
  • Garantisce la copertura assicurativa INAIL e verso terzi.

Infine, c’è il tirocinante, ovvero il lavoratore, che nello specifico deve:

  • Rispettare le previsioni del PFI.
  • Svolgere le attività concordate con il tutor.
  • Essere in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità a lavoro), documento necessario per dichiarare la propria disoccupazione e disponibilità lavorativa.

Limiti numerici e durata del tirocinio

L’azienda non può accogliere una quantità illimitata di tirocinanti, ma ha dei limiti numerici. Il numero di tirocinanticontemporaneamente presenti in azienda possono essere dipende dalla forza lavoro:

  • Aziende costituite da 0 a 5 dipendenti possono accogliere 1 tirocinante per volta
  • Aziende costituite da 6 a 20 dipendenti hanno diritto a 2 tirocinanti
  • Aziende superiori a 20 dipendenti, per loro il limite è il 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Il tirocinio ha una durata minima di 2 mesi, mentre la sua durata massima varia a seconda della tipologia di tirocinio attivato:

  • 6 mesi per il tirocinio formativo e di orientamento
  • 12 mesi per il tirocinio di inserimento o reinserimento e per il tirocinio a favore di soggetti svantaggiati;
  • 24 mesi per il tirocinio a favore di soggetti disabili

Il tirocinio può dunque essere un’occasione importante per le parti contraenti la convenzione.

Per il lavoratore è un’occasione per fare esperienza, crescere e valutare quale lavoro sia meglio per le sue capacità. Mentre per l’azienda costituisce un’opportunità di reclutamento della forza lavoro, scovando giovani talentuosi ed osservando sul campo le loro abilità. Proprio per questi motivi il tirocinio non deve essere usato impropriamente.

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