Chi deve presentare il Modello 730?
Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dei contribuenti che hanno un sostituto d’imposta, lavoratori dipendenti e pensionati, allo scopo di provvedere al versamento o al rimborso delle imposte a credito.
Queste due categorie di soggetti si avvalgono della figura del sostituto di imposta (ex art. 23 del DPR n 600/73) che eroga loro i redditi. Il sostituto di imposta è il datore di lavoro o l’ente pensionistico, a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente o un pensionato. In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o ad agosto dalla pensione.
Vi è anche la possibilità di presentare il modello 730 anche se si è in assenza di un sostituto di imposta. In questo caso, il contribuente presenta la dichiarazione e l’eventuale conguaglio a credito o a debito risultante dalla dichiarazione sono regolati attraverso l’Agenzia delle Entrate.
Se si rientra in questa casistica l’utilizzo del modello 730 al posto del modello Redditi, è conveniente solo se la dichiarazione chiude con un credito di imposta. Infatti, in questo caso la procedura di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate è più celere rispetto a quanto puoi ottenere con il modello Redditi.Il Modello 730 si usa per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, Cassa integrazione);
- Redditi dei terreni e dei fabbricati;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- Altri redditi;
- Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Esonero dalla Presentazione
Scatta invece l’esonero dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi da:
- Abitazione principale;
- Lavoro dipendente o pensione;
- Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di invalidità, borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
- imposta sostitutiva
- ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In tutti i casi indicati, l’esenzione scatta alle seguenti condizioni:
- Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni.
Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:
- 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
- 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
- 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)
- 28.158,28 euro di compensi per attività sportive.
Presentazione
Il Modello 730 si può presentare o con la procedura messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, il c.d. 730 Precompilato, o per il tramite di un Intermediario Abilitato.
Il modello 730 precompilato
Per presentare il modello 730 i contribuenti interessati possono usufruire dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria, infatti, a partire dal 30 aprile di ogni anno, mette a disposizione il c.d. “730 precompilato“. Questa procedura consente al contribuente, previo l’ottenimento dei codici di accesso, di avere una dichiarazione dei redditi in parte predisposta. Si tratta sicuramente di un bel vantaggio, ma attenzione! L’esperienza insegna che molto spesso i dati del precompilato sono inesatti o incompleti.
Se si desidera fruire del modello 730 precompilato il consiglio è quello di verificarlo sempre in ogni sua parte, in quanto, potrebbero esserci diversi errori. Questi errori, se riscontrati dall’Agenzia successivamente potrebbero comportare l’applicazione di sanzioni.
Quindi, una volta effettuato l’accesso al tuo 730 precompilato si deve verificare tutti i dati ed eventualmente modificarli. A procedura avvenuta si conferma e si invia la dichiarazione dei redditi.
Se non si è in grado di gestire questa procedura da solo è opportuno affidarsi ad un dottore Commercialista esperto che provvederà ad elaborare e presentare la dichiarazione al posto del contribuente.
Modello 730 con intermediario
Come anticipato, in alternativa, i contribuenti possono presentare il modello 730 attraverso l’assistenza di un intermediario. Possono essere intermediari abilitati:
- I Centri di Assistenza Fiscale
- I DOTTORI COMMERCIALISTI ABILITATI.
L’aspetto che si deve tenere presente è che la scelta di avvalersi di un intermediario può esserti utile se si ha poca dimestichezza con gli aspetti fiscali.
L’intermediario presenta la dichiarazione andando a compilare tutti i dati della stessa, liberando il contribuente da tutti gli adempimenti fiscali e dalla responsabilità di eventuali errori.
Anche in questo caso è possibile presentare il modello 730 ad un CAF o ad un Professionista Abilitato anche in assenza di un datore di lavoro tenuto ad effettuare il conguaglio. Pertanto, non è più necessario che il contribuente abbia, nell’anno in corso, un rapporto di lavoro o di collaborazione con un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti.
I vantaggi del modello 730
Il vantaggio della presentazione del modello 730 si ha in queste situazioni:
- La dichiarazione dei redditi si chiude con un credito.
In questo caso il modello 730 è più conveniente rispetto al modello Redditi in quanto permette di farsi accreditare in tempi brevi il credito d’imposta direttamente in busta paga, o attraverso le procedure di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione;
- Facilità di compilazione del 730.
Qualora il contribuente possieda esclusivamente redditi di lavoro dipendente, redditi fondiari e/o redditi di lavoro autonomo occasionale presentare il modello 730 conviene in quanto è più semplice da compilare rispetto al modello Redditi.
Eccezioni
Come da istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che in alcuni casi i contribuenti che presentano il modello 730 potrebbero dover presentare anche il Modello Redditi PF, in aggiunta al Modello 730, per compilare alcuni quadri del modello Redditi Persone Fisiche per dichiarare alcune tipologie di reddito. Nello specifico:
- il quadro RM, se hanno percepito redditi:
- di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996;
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (es. TFR percepito dalle Badanti);
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%;
- il quadro RT, se hanno realizzato:
- plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel periodo di imposta;
- il modulo RW, se hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
Scadenze presentazione Dichiarazione Dei Redditi
L’articolo 16 bis del Decreto Fiscale 2020, convertito in legge il 17 dicembre, impone una nuova tabella di marcia. Cambiano i tempi della dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti che lo utilizzano, ma anche per i Dottori Commercialisti Abilitati, CAF e i Sostituti di imposta.
Al fine di non incorrere in problematiche, è bene ricordare che per la presentazione del Modello 730 ordinario e precompilato il termine è: entro il 30 settembre.
Calendario di Presentazione
DOTTORI COMMERCIALISTI ABILITATI, CAF e Sostituti di imposta devono rispettare un calendario per inviare i dati all’Agenzia delle Entrate e per consegnare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione:
- entro 15 giugno di ciascun anno, per i modelli 730 presentati dal
contribuente entro il 31 maggio;
- entro il 29 giugno, per quelle presentati dal 1° al 20 giugno;
- entro il 23 luglio, per quelle presentati dal 21 giugno al 15 luglio;
- entro il 15 settembre, per quelle presentati dal 16 luglio al 31 agosto;
- entro il 30 settembre, per quelle presentati dal 1° al 30 settembre.
Tempi di attesa più lunghi anche per il rimborso
La nuova scadenza per la presentazione del modello 730 e la revisione del calendario degli adempimenti collegati fa discutere. Il tempo guadagnato dai contribuenti per provvedere alla dichiarazione dei redditi ha un costo: un rimborso 730 con tempi più lunghi.
Fino a questo momento i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta ricevono le somme a cui hanno diritto in busta paga a partire da luglio, mentre i pensionati lo percepiscono a partire dall’assegno di agosto e settembre.
Anche per i conguagli si modifica la normativa, arriveranno dal primo mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile della dichiarazione, del lavoratore dipendente e dal secondo mese successivo per i pensionati.
Nel testo messo nero su bianco non sono previste esplicitamente attese più lunghe, ma il rischio è che, con il termine ultimo fissato al 30 settembre, tutte le procedure connesse alla dichiarazione dei redditi con modello 730 abbiano tempi dilatati.
Dichiarazione Omessa
In caso di omissione della dichiarazione dei redditi con il Modello 730 si ha la possibilità di sanare l’omissione con la presentazione di un Modello Redditi PF entro il 31 ottobre.
È importante sapere che la dichiarazione si considera omessa se il Modello Redditi PF non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista, esempio: la scadenza è il 30 novembre 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Se la dichiarazione viene presentata dopo la scadenza ma entro 90 giorni, pagando il relativo ravvedimento, sarà considerata tardiva ma sarà valida.
Tale distinguo è importante ai fini dell’applicazione delle sanzioni e per la determinazione dei termini di prescrizione.
Dott.ssa Sandra Fazzini
Tel. +39 0735 7609206
E-mail: sandra.fazzini@cesco.org