Nel corso del 2022 sono state emanate numerose disposizioni rivolte alle imprese che hanno dovuto affrontare gli aumenti delle spese per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante. Nello specifico, lo Stato ha decretato la compensazione di un credito di imposta pari alla percentuale di spesa sostenuta in un determinato periodo temporale. L’agevolazione è rivolta a diverse categorie di imprese:
- IMPRESE ENERGIVORE che utilizzano grandi quantità di energia, aventi un consumo medio di energia elettrica di almeno 1GWh/anno e che sono in possesso di specifici requisiti.
- IMPRESE GASIVORE che utilizzano grandi quantità di gas naturale con un consumo medio annuo di gas di almeno 1GWh, quasi 95 mila metri cubi di consumo annuo e che hanno specifici requisiti.
- IMPRESE NON ENERGIVORE (non rientranti nella categoria energivore)
- IMPRESE NON GASIVORE (non rientranti nella categoria gasivore)
BONUS ENERGIA 2023: IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE
Per avere accesso al bonus energia le imprese devono aver subito, nel trimestre precedente a quello a cui fa riferimento il credito, un incremento del prezzo medio del prodotto energetico del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Esempio: nel caso del credito d’imposta relativo al 1^trimestre 2023, l’impresa deve confrontare il costo medio del prodotto energetico del 4^trimestre 2022 che deve essere maggiore di almeno il 30% del costo medio del 4^trimestre 2019
Ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, viene preso in considerazione il valore generalmente indicato in fattura alla voce “spesa per la materia energia”. Nel caso dei consumi di gas, invece, la spettanza del credito d’imposta è calcolata sulla base di indici Nazionali e ad oggi si può già ritenere soddisfatto il requisito dell’aumento del 30%.
BONUS ENERGIA 2023: IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE
Alle imprese non energivore viene richiesto un ulteriore requisito. Per avere diritto al credito relativo al 4^ trimestre 2022 e 1^ trimestre 2023, esse devono essere dotate di almeno un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, mentre per il 2^ e 3^ trimestre 2022 era richiesta una potenza pari o superiore a 16,5 kW.
Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le percentuali per il calcolo del credito spettante:
Soggetti | 1° TRIM 2022 | 2° TRIM 2022 | 3° TRIM 2022 | 10/2022 e 11/2022 | 12/2022 | 1° TRIM 2023 |
IMPRESE ENERGIVORE |
20%
|
25%
|
25%
|
40%
|
40%
|
45%
|
IMPRESE GASIVORE | 10%
|
25%
|
25%
|
40%
|
40%
|
45%
|
IMPRESE NON ENERGIVORE | / | 15%
|
15%
|
30%
|
30%
|
35%
|
IMPRESE NON GASIVORE | / | 25%
|
25% | 40%
|
40%
|
45%
|
IMPRESE SETTORE AGRICOLO | 20% | / | 20% | 20% | 20% | 20% |
IMPRESE SETTORE PESCA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
BONUS ENERGIA: LE SCADENZE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO
I crediti spettanti per il cosiddetto Bonus Energia devono essere fruiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dal legislatore:
- il credito relativo al terzo trimestre 2022 per agricoltura e pesca deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023;
- il credito relativo al quarto trimestre 2022 per agricoltura e pesca deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2023;
- i crediti del terzo trimestre e quarto trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023;
- i crediti relativi al primo trimestre 2023 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023;
- i crediti primo e secondo trimestre 2022 dovevano essere fruiti entro il 31 dicembre 2022.
Tali termini sono da considerarsi variabili a seguito dell’emanazione di eventuali proroghe.
BONUS ENERGIA: LA CESSIONE DEL CREDITO
Il tax credit per l’energia, oltre ad essere utilizzabile in compensazione, può essere ceduto solo per il suo intero valore a soggetti terzi, con la possibilità per questi ultimi di cedere ulteriormente il credito a favore di operatori qualificati (esempio: banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione).
Nell’eventualità in cui si opti per la cessione del credito sarà necessario rivolgersi a soggetti abilitati per l’apposizione del visto di conformità al credito e fare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. L’importo dovrà poi essere compensato dai cessionari entro gli stessi termini riportati nel precedente paragrafo.
OBBLIGO COMUNICAZIONE DEI CREDITI 2022: LA SCADENZA FISSATA PER IL 16 MARZO 2023
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2023 è stato definito l’obbligo, per coloro che hanno beneficiato del credito, di inviare entro il 16 marzo 2023 un apposito modello predisposto per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta per l’energia maturati nel 2022.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato al 16/03/2023, il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o nel caso in cui il credito sia stato ceduto.
In assenza di comunicazione da parte degli obbligati, gli eventuali crediti residui, non saranno più compensabili a far data dal 17 marzo 2023.