Autofattura e integrazione elettronica

Lo scorso 01 Luglio 2022 è entrato in vigore l’obbligo di procedere all’emissione delle autofatture e all’integrazione delle fatture di acquisto, attraverso l’emissione di documenti elettronici. A partire da tale data è quindi previsto l’invio telematico delle autofatture al sistema di interscambio (SDI) entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura di acquisto.

Di seguito faremo chiarezza su come funziona il meccanismo dell’autofatturazione/integrazione e quali sono i contesti in cui l’obbligatorietà suddetta è richiesta.

Cos’è l’autofatturazione?

Nell’ambito della disciplina IVA il meccanismo del Reverse Charge o inversione contabile è il procedimento attraverso il quale l’imposta sul valore aggiunto ricade sul cliente, anziché sul fornitore.

Esso è stato introdotto nei settori ad elevato rischio di evasione fiscale, quali:

  • Servizi nel settore edile (Operazioni eseguite ai sensi dell’Articolo 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72)
  • Cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati (Operazioni eseguite ai sensi dell’Articolo 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72)
  • Servizi di pulizia, demolizione e installazione di impianti e di completamento (Operazioni eseguite ai sensi dell’Articolo 17, comma 6, lettera a-ter), DPR n. 633/72)
  • Cessioni di rottami, avanzi di metalli ferrosi e cascami (Operazioni eseguite ai sensi dell’Articolo 74, comma 7, DPR n. 633/72)

Inoltre trova applicazione anche nell’ambito di acquisti Intra e Extra comunitari (fattura emessa ai sensi dell’Art. 17, comma 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario).

Il Reverse Charge prevede che le fatture vengano emesse dal cedente/prestatore senza IVA e integrate con essa dal cessionario/committente attraverso l’emissione di un’AUTOFATTURA. Quest’ultima, costituita da una nuova fattura che il cessionario/committente è tenuto ad emettere nei confronti di sé stesso, viene datata e protocollata per poi essere annotata nei registri iva degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo della compravendita.

I documenti prodotti da questa procedura possono essere di due tipologie:

  • AUTOFATTURA VERA E PROPRIA si ha quando, l’emittente è il cessionario/committente del bene e liquida l’iva in sostituzione del cedente/prestatore o quando l’operazione è a titolo gratuito. (es. acquisti da soggetti extra UE, autoconsumo, cessioni gratuite, acquisti prodotti agricoli…)
  • “AUTOFATTURA” PER INTEGRAZIONE si ha quando, il fornitore emette un documento ma senza l’applicazione dell’iva, che poi il cliente provvederà ad integrare e ad assolvere. (es. acquisti da paesi UE, acquisto rottami, servizi pulizia…)

La sostanziale differenza con una normale fattura sta nella tipologia di documento (TD) riportato nel tracciato SDI.

Il reverse Charge si distingue in due macro categorie: ESTERNO e INTERNO.

Reverse esterno

Ingloba gli acquisti di beni e servizi Intra e Extra UE. Per questa tipologia di operazioni l’emissione del documento di integrazione in formato elettronico È OBBLIGATORIA, fatta eccezione per l’acquisto di beni Extra UE i quali, per essere importati, dovranno sempre essere accompagnati da bolletta doganale.

Attenzione! Con il D.L. Semplificazioni sono stati esclusi dall’obbligo di autofatturazione elettronica gli acquisti extraterritoriali (es. pasti e soggiorni resi fuori UE) di importo superiore a 5.000 euro per singola operazione.

Tipo documento – REVERSE CHARGE ESTERNO

I tipi documento che vanno utilizzati per l’integrazione delle fatture estere sono identificati dal Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 nel seguente elenco:

TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

Reverse interno

Si applica alle fatture passive, ricevute da fornitori italiani operanti nei settori precedentemente illustrati e ad oggi l’emissione del documento di integrazione in formato elettronico NON È OBBLIGATORIA, salvo futuri interventi di modifica della normativa. I soggetti incaricati della tenuta contabile dovranno continuare a svolgere il processo di integrazione su carta e la conservazione delle stesse autofatture dovrà avvenire in modalità analogica.

Tipo documento – REVERSE CHARGE INTERNO

Laddove per comodità si voglia procedere in maniera uniforme all’integrazione delle fatture, il decreto fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 definisce la tipologia documento da utilizzare per l’integrazione elettronica del reverse interno come segue:

TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno

Attenzione! La scelta di far transitare tutte le autofatture nel Sistema di Interscambio è necessaria per poter accedere ai precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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